Nel corso dell’incontro, l’Istituto ha precisato che l’agevolazione contributiva prevista per favorire l’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno può essere riconosciuta anche quando il lavoratore svolge la propria attività da remoto. In altre parole, la modalità di lavoro agile non preclude l’accesso al beneficio.
La ragione risiede nelle caratteristiche stesse dello smart working, che consente al dipendente di svolgere la prestazione lavorativa indipendentemente dalla presenza fisica nei locali aziendali e, in molti casi, anche al di fuori del territorio in cui si trova la sede dell’impresa. Proprio per questo motivo, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione non assume rilievo il luogo da cui il lavoratore si collega per svolgere l’attività.
Ciò che rileva, invece, è l’unità operativa di assegnazione del dipendente. Il datore di lavoro può quindi beneficiare della decontribuzione Sud quando il lavoratore risulta formalmente assegnato a una sede o unità produttiva situata in una delle Regioni del Mezzogiorno interessate dalla misura. Questo anche se l’attività viene svolta in modalità agile.
Questo chiarimento contribuisce a rendere più certa l’applicazione dell’incentivo in un contesto lavorativo in cui il ricorso allo smart working è sempre più diffuso, confermando che l’agevolazione resta legata alla localizzazione dell’unità operativa aziendale e non al luogo fisico in cui il lavoratore presta la propria attività.
Si tratta di un chiarimento importante per le imprese, che conferma la possibilità di continuare a utilizzare lo smart working senza perdere l’accesso alle agevolazioni contributive previste per il Mezzogiorno.