Con l’ordinanza n. 11372 del 27 aprile, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della responsabilità del commercialista e delle violazioni fiscali nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali, confermando un principio ormai consolidato: la sanzione amministrativa in capo al professionista è possibile solo in presenza di un effettivo concorso nella violazione tributaria, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997.
La pronuncia si inserisce nel solco di due recenti ordinanze (n. 5635 del 12 marzo 2026 e n. 8845 dell’8 aprile 2026), nelle quali la Suprema Corte aveva già riconosciuto la configurabilità della responsabilità del commercialista in presenza di un contributo concreto all’illecito fiscale.
Quando il commercialista può essere sanzionato
La Cassazione ribadisce che anche i soggetti terzi, come il commercialista, possono essere chiamati a rispondere in via amministrativa per concorso nelle violazioni tributarie commesse da società dotate di personalità giuridica, anche dopo il D.L. 269/2003.
Tuttavia, ciò avviene solo quando viene dimostrato che il professionista ha posto in essere azioni o omissioni idonee ad agevolare la violazione fiscale o che ne evidenziano un coinvolgimento, anche indiretto.
Non è sufficiente, quindi, il semplice ruolo di trasmissione della dichiarazione o l’apposizione del visto di conformità: occorre un apporto effettivo alla realizzazione dell’illecito.
Nessuna responsabilità automatica
Il principio ribadito dalla Corte è chiaro: non può esistere una responsabilità automatica o di natura oggettiva del professionista.
Ogni situazione deve essere analizzata nel dettaglio, considerando l’intero quadro istruttorio e le circostanze specifiche del caso concreto. Sarà infatti il giudice di merito a dover verificare la reale portata del contributo del commercialista alla violazione.
Il ruolo del visto di conformità e i casi recenti
Nel caso esaminato, il professionista risultava anche socio della società contribuente e aveva apposto il visto di conformità “leggero” sulle dichiarazioni IVA e delle imposte dirette.
La Cassazione richiama inoltre le precedenti decisioni del 2026, in cui la responsabilità era stata riconosciuta in contesti caratterizzati da condotte fraudolente:
- nella sentenza n. 5635/2026, il commercialista aveva trasmesso dichiarazioni contenenti costi non documentati o irregolari, in un quadro di comportamenti reiterati nel tempo;
- nella sentenza n. 8845/2026, era stato accertato un sistema fraudolento basato su indebite compensazioni IVA tramite falsi crediti d’imposta, con visto di conformità infedele.
Il principio di fondo
L’orientamento della Cassazione si consolida: la responsabilità del commercialista per concorso nelle violazioni tributarie esiste solo quando è provato un contributo concreto, materiale o consapevole, alla realizzazione dell’illecito.