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Cassazione Civile n. 10727/2026: quando non c’è demansionamento se le mansioni sono coerenti con l’inquadramento

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 22 aprile 2026, n. 10727, interviene sul tema del demansionamento, ribadendo un principio centrale: non si configura dequalificazione professionale quando le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore sono coerenti con il livello di inquadramento contrattuale attribuito.

La coerenza tra mansioni e inquadramento esclude il demansionamento

Nel caso esaminato, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello che aveva escluso la sussistenza di un demansionamento. Le attività svolte dalla lavoratrice – tra cui istruttoria, gestione documentale e funzioni autorizzative – sono state ritenute compatibili con la categoria C del comparto sanitario.

La Cassazione ha chiarito che elementi come autonomia e responsabilità non sono esclusivi di un singolo livello contrattuale, ma variano per intensità e grado. Di conseguenza, la loro presenza non implica automaticamente mansioni superiori, così come una diversa modulazione non comporta di per sé una dequalificazione.

Valutazione complessiva delle mansioni e limiti del sindacato del giudice

La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della verifica del demansionamento, non rilevano né la somiglianza con attività svolte in precedenti inquadramenti inferiori, né l’assenza di singoli elementi accessori (come, nel caso concreto, l’utilizzo del computer), se il complesso delle mansioni resta coerente con il profilo professionale.

Il giudizio sulla sussistenza o meno della dequalificazione costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, chiamato a verificare la concreta riconducibilità delle attività alle declaratorie contrattuali. Tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il principio di diritto

Il demansionamento può essere riconosciuto solo in presenza di una effettiva assegnazione a mansioni non compatibili con l’inquadramento contrattuale, e non può essere desunto da elementi formali o da una diversa organizzazione delle attività lavorative.

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