Cassazione n 9374
La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 14 aprile 2026, n. 9374, si pronuncia sul tema della geolocalizzazione dei veicoli aziendali e sull’obbligo di notifica al Garante per la protezione dei dati personali, chiarendo l’ambito applicativo della normativa in materia di trattamento dei dati.
Dati di posizione e obbligo di notifica: il principio affermato dalla Cassazione
Il caso riguarda una sanzione irrogata a una società di trasporti per omessa notifica dell’utilizzo di un sistema GPS installato sui mezzi aziendali. In primo grado, il Tribunale aveva escluso la violazione, ritenendo che la localizzazione dei veicoli non comportasse l’identificazione diretta dei lavoratori.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del Garante, ribalta questa impostazione, affermando che la disciplina applicabile (art. 37 del D.Lgs. 196/2003) imponeva la notifica anche quando il trattamento riguarda dati di posizione di oggetti, non solo di persone.
Secondo la Corte, non è necessario che il sistema consenta un’identificazione immediata e automatica del lavoratore: è sufficiente che i dati di geolocalizzazione possano, anche indirettamente, condurre alla sua identificazione attraverso il collegamento tra veicolo e conducente o altri dati aziendali. Ne consegue che la distinzione tra localizzazione di oggetti e di persone non è decisiva ai fini dell’obbligo di notifica.
Rilevano quindi non le caratteristiche tecniche del sistema, né il fatto che l’identificazione richieda passaggi ulteriori, ma la potenziale idoneità dei dati di posizione a rendere identificabile, anche indirettamente, il lavoratore.
Cassazione n 9374