La Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con la sentenza 24 aprile 2026, n 10965, chiarisce i criteri di riparto dell’onere della prova nelle controversie relative all’oscillazione in aumento del premio INAIL in presenza di malattie professionali tabellate.
Secondo la decisione, quando l’INAIL ha sostenuto costi per prestazioni collegate a una patologia tabellata e risulta accertata l’esposizione del lavoratore al rischio tipico (ad esempio a sostanze come nichel e cromo), opera la presunzione legale di origine professionale della malattia, comprensiva del nesso causale.
In tale quadro, il datore di lavoro che contesti l’aumento del premio non può limitarsi a negare la riconducibilità della patologia all’attività lavorativa, ma deve fornire una prova contraria rigorosa, dimostrando che la malattia non dipende dall’attività aziendale oppure che è dovuta esclusivamente a fattori extralavorativi.
La Corte precisa inoltre che tale riparto dell’onere probatorio non introduce un’inammissibile prova negativa, ma deriva dalla struttura della domanda proposta dal datore, finalizzata a evitare le conseguenze economiche del rapporto assicurativo. Restano infine insindacabili in Cassazione le valutazioni di merito quando adeguatamente motivate.
La pronuncia della Cassazione Civile n 10965 del 2026 conferma quindi l’orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, rafforzando la tutela del lavoratore e imponendo al datore di lavoro un onere probatorio particolarmente elevato nelle contestazioni relative all’origine professionale della patologia.
La sentenza assume particolare rilevanza anche sotto il profilo pratico, poiché conferma come, in presenza di malattie tabellate e di comprovata esposizione al rischio lavorativo, il sistema assicurativo privilegi una tutela rafforzata del lavoratore. Per le aziende diventa quindi fondamentale adottare adeguate misure di prevenzione, monitoraggio e documentazione delle condizioni di lavoro, anche al fine di gestire correttamente eventuali contenziosi con l’INAIL ed evitare ricadute economiche derivanti dall’aumento del premio assicurativo.
Cassazione Civile 10965