La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 7.08.2025, n. 22802) stabilisce che la facoltà prevista dall’art. 13 L. 1338/1962 – ossia coprire la quota di pensione relativa a contributi omessi dopo la scadenza dei termini ordinari (5 anni) – può essere esercitata anche dal lavoratore.
In base a tale principio, il lavoratore può chiedere all’INPS di versare direttamente la rendita vitalizia sostitutiva dei contributi non versati, mantenendo il diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento delle somme corrisposte. L’azione di coprire i contributi omessi può essere esercitata entro 10 anni dalla scadenza del termine di prescrizione ordinaria, ampliando così le tutele a disposizione del lavoratore in caso di omissioni contributive.
La pronuncia delle Sezioni Unite rafforza in modo significativo la tutela previdenziale del lavoratore, riconoscendogli un ruolo attivo nella ricostruzione della propria posizione assicurativa anche oltre i termini ordinari di prescrizione. La possibilità di intervenire direttamente presso l’INPS per la costituzione della rendita vitalizia evita che l’inerzia o l’inadempimento del datore di lavoro si traducano in un pregiudizio definitivo sul trattamento pensionistico.
Allo stesso tempo, la decisione conferma la centralità della responsabilità datoriale in materia contributiva, poiché resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento delle somme anticipate. La sentenza, dunque, si inserisce in un orientamento volto a privilegiare la sostanza della tutela previdenziale rispetto a rigidità formali, offrendo una soluzione equilibrata tra esigenze di certezza dei rapporti e garanzia effettiva dei diritti pensionistici.