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Bonus edilizi e lavoro autonomo: come cambia la tassazione dopo la riforma fiscale

La situazione prima della riforma

Prima del D.Lgs. n. 192/2024, l’Agenzia delle Entrate considerava fiscalmente neutre le operazioni relative ai crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. Con la risposta a interpello n. 472/E del 30 novembre 2023, si chiariva che il differenziale positivo — ossia la differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto scontato — non costituiva reddito imponibile.

Secondo la vecchia formulazione dell’art. 54 del TUIR, il reddito professionale derivava solo dai “compensi” percepiti, e il guadagno dai crediti non rientrava né come compenso professionale né come corrispettivo di cessione di elementi immateriali. L’acquisto e l’utilizzo del credito erano quindi fiscalmente neutri: il costo non era deducibile e l’uso del credito non generava ricavi tassabili.

La riforma e il principio di onnicomprensività

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto il principio di onnicomprensività nell’art. 54, stabilendo che il reddito di lavoro autonomo comprende «tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività professionale», al netto delle spese sostenute.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 171/E/2025 e n. 6/E/2026, ha affermato che anche l’acquisto di crediti fiscali rientra nel reddito professionale, diventando imponibile.

Il meccanismo di calcolo del reddito

Il nuovo regime segue il principio di cassa e prevede due fasi:

  1. Il prezzo pagato per acquistare il credito è deducibile nell’anno in cui avviene il pagamento;

  2. Il valore nominale del credito diventa reddito nel momento in cui viene utilizzato in compensazione tramite modello F24.

Questo genera un disallineamento temporale: nell’anno di acquisto il professionista deduce il costo, abbattendo il reddito, mentre negli anni successivi deve tassare l’intero importo compensato.

Crediti acquistati prima della riforma

Per i crediti acquisiti fino al 31 dicembre 2023 resta valida la disciplina precedente, con totale irrilevanza fiscale. I crediti acquistati dall’1 gennaio 2024 seguono invece il nuovo regime: costo deducibile nell’anno di acquisto e tassazione del valore nominale nell’anno di utilizzo.

Impatto sull’IRAP

La risposta n. 6/E/2026 ha chiarito anche le conseguenze sull’IRAP. Per le associazioni professionali, la base imponibile IRAP riflette i componenti rilevanti ai fini delle imposte sul reddito. Pertanto, i crediti acquistati dal 2024 comportano deduzione del costo e tassazione del valore nominale anche ai fini IRAP.

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