Con la risposta all’interpello del 21 gennaio 2026, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale del fringe benefit derivante dall’assegnazione dell’auto aziendale in uso promiscuo, in particolare nei casi in cui il dipendente contribuisca ai costi sostenuti dall’azienda.
Trattenute del dipendente e base di calcolo
L’Agenzia ha precisato che, qualora il dipendente partecipi ai maggiori costi sostenuti dall’azienda per l’auto assegnata attraverso una trattenuta specifica, tale importo deve essere sottratto dall’importo netto (e non lordo) della retribuzione variabile. Questo aspetto è rilevante per una corretta determinazione del fringe benefit imponibile.
Limiti di imponibilità del fringe benefit auto
La Legge di Bilancio 2025 ha fissato i valori di riferimento per la determinazione del fringe benefit auto, stabilendo che:
- il fringe benefit è pari al 50% del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI;
- la percentuale è ridotta al 10% per le auto elettriche;
- la percentuale è ridotta al 20% per le auto ibride plug-in.
Il dipendente può concorrere al costo complessivo sostenuto dall’azienda per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo tramite una trattenuta mensile, distribuita su un periodo massimo di 12 mesi, fino a concorrenza del valore del fringe benefit determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Eccedenze e imponibilità
Le somme eventualmente versate dal dipendente a copertura del costo eccedente il valore del fringe benefit determinato secondo i criteri fiscali devono essere trattenute dall’importo netto della retribuzione variabile. In questi casi, la parte di fringe benefit che supera il limite fissato dalla normativa concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ed è quindi imponibile.
Implicazioni operative
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rafforza l’esigenza, per aziende e consulenti del lavoro, di una corretta strutturazione delle trattenute e di un’attenta gestione della retribuzione variabile, al fine di evitare errori nella determinazione del reddito imponibile e possibili contestazioni in sede di controllo.