Una recente sentenza del Tribunale di Lecce (4 febbraio 2026, n. 857) riporta l’attenzione su un tema centrale nel diritto del lavoro: il funzionamento e i limiti del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, regolato dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2015.
Il caso concreto
La vicenda riguarda una lavoratrice impiegata come addetta inbound in un call center, che aveva lavorato per oltre sei mesi tra gennaio e novembre 2020 con contratti a termine prorogati più volte.
Dopo la cessazione del rapporto, la lavoratrice aveva comunicato per iscritto, in data 10 febbraio 2021, la volontà di esercitare il diritto di precedenza, rispettando il termine di sei mesi previsto dalla normativa.
Secondo la sua ricostruzione, l’azienda avrebbe ignorato tale diritto effettuando nuove assunzioni a tempo indeterminato tra la fine del 2020 e il 2022, privilegiando altri lavoratori con minore anzianità.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha però respinto il ricorso, ritenendolo infondato per una ragione determinante: il mancato rispetto dei limiti temporali entro cui il diritto può essere esercitato.
In particolare, il giudice ribadisce un principio fondamentale:
il diritto di precedenza non scatta automaticamente, ma nasce solo quando il lavoratore manifesta in modo esplicito la propria volontà, tramite comunicazione scritta.
Di conseguenza, fino a quel momento, il datore di lavoro è libero di procedere con nuove assunzioni o stabilizzazioni. Nel caso specifico, le assunzioni effettuate a dicembre 2020 sono risultate precedenti rispetto alla richiesta della lavoratrice (febbraio 2021), quindi pienamente legittime.
Il limite temporale del diritto
Un altro punto chiave riguarda la durata del diritto di precedenza.
La normativa stabilisce che esso si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato, il rapporto era terminato il 2 novembre 2020, con conseguente scadenza del diritto il 2 novembre 2021.
Per questo motivo, anche le assunzioni avvenute nel gennaio 2022 sono state ritenute irrilevanti, in quanto effettuate quando il diritto era ormai decaduto.
Il nodo interpretativo
La lavoratrice sosteneva che il termine annuale dovesse partire dalla data di esercizio del diritto (febbraio 2021) e non dalla cessazione del rapporto.
Il Tribunale ha però respinto questa interpretazione, chiarendo che la legge è esplicita nel collegare la durata del diritto alla fine del rapporto di lavoro, e non alla sua attivazione.
La decisione si discosta così anche da alcune letture giurisprudenziali più recenti, come quella della Cassazione (n. 19348/2024), che sembrano attribuire rilievo al momento della richiesta.
Considerazioni
La sentenza chiarisce in modo netto due aspetti fondamentali:
- il diritto di precedenza richiede un’azione attiva del lavoratore
- è soggetto a limiti temporali precisi e non derogabili
Nel caso analizzato, tutte le assunzioni contestate risultavano fuori dalla finestra utile, portando quindi al rigetto della domanda.
Il diritto di precedenza nelle assunzioni non rappresenta una tutela automatica: è necessario che il lavoratore lo eserciti formalmente e nei tempi stabiliti. In mancanza, l’azienda resta libera di assumere senza incorrere in violazioni.