Il Sole 24 Ore – 8 agosto 2025, p. 23
La legge di conversione del D.L. 95/2025 (decreto Economia) ha prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le parti individuali, in assenza di una disciplina collettiva, possono continuare a definire in autonomia le causali individuali sui contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, che legittimano l’apposizione del termine oltre i 12 mesi.
La regola generale
L’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015 prevede che il contratto a termine, sia ordinario sia a scopo di somministrazione, possa essere stipulato, prorogato o rinnovato liberamente, senza necessità di indicare alcuna motivazione, per una durata massima di 12 mesi.
Entro questo limite, anche proroghe e rinnovi restano liberi da obblighi di causale.
Oltre i 12 mesi
Il contratto può proseguire fino a un massimo di 24 mesi solo se ricorre una delle casistiche previste da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La proroga al 31 dicembre 2026 consente quindi alle imprese di continuare a utilizzare una maggiore flessibilità nella gestione dei contratti a termine con causali individuali, in attesa di eventuali interventi della contrattazione collettiva
In mancanza di tali previsioni nella contrattazione collettiva, la normativa consente comunque alle parti di individuare specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’estensione del rapporto oltre il primo anno